venerdì 6 agosto 2010

Facebook | codice penale del soccorritore

codice penale del soccorritore



Codice Penale art. 54 – Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato da altrui minaccia; ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi la ha costretta a commetterlo.


Codice Penale art. 323 – Abuso d’ufficio

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni.
Se il fatto è commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.


Codice Penale art. 331 – Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione.


Codice Penale art. 340 – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dai casi previsti da particolari disposizioni di Legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino ad un anno.


Codice Penale art. 348 – Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.


Codice Penale art. 593 – Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte la pena è raddoppiata.


Codice Penale art. 658 – Procurato allarme presso l’Autorità

Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire ventimila a un milione.

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